Le organizzazioni non governative, già riconosciute idonee ai sensi della legge 49/1987 alla data del 29 agosto 2014, devono presentare istanza di iscrizione all’Anagrafe delle Onlus, senza obbligo di adeguare gli statuti o atti costitutivi.
È quanto chiarisce la Risoluzione n. 22/E del 24 febbraio 2015, rispondendo alle richieste da parte di alcune Ong circa le modalità da seguire per l’iscrizione nell’Anagrafe delle Onlus, alla luce delle novità normative introdotte dalla legge 125/2014.
Tale provvedimento, infatti, all’articolo 32, comma 7, prevede che, per mantenere lo status acquisito in base alla norma previgente, cioè la qualifica di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le stesse devono presentare un’istanza all’Agenzia delle Entrate.
In ogni caso, per i primi sei mesi (dal 29 agosto 2014 e, quindi, fino al 28 febbraio 2015) ovvero fino al momento dell’avvenuta iscrizione, rimangono validi gli effetti del riconoscimento dell’idoneità concessa, ai sensi della legge 49/1987, dall’allora ministero degli Affari esteri.
Per maggiori informazioni sulle procedure da seguire si veda qui.
Risoluzione n. 22/E del 24 febbraio 2015
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