La Commissione Lavoro della Riforma del Terzo Settore ha adottato il testo definitivo dell’art.1.
Vi viene specificato che per Terzo Settore si intende «il complesso degli enti privati costituiti con finalità civiche e solidaristiche che, senza scopo di lucro, promuovono e realizzano attività d’interesse generale, anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale realizzati anche attraverso forme di mutualità, in attuazione del principio di sussidiarietà».
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